Architetto Vincenzo Frascà

D. LGS 626/94 L. 494/96  D. LGS 81/08

 

 

Il D.Lgs. 626/94 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attivita’ privati o pubblici

LO STUDIO E’ IN GRADO DI ELABORARE DOCUMENTI DI VALUTAZIONE RISCHI ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994  n. 626, art. 4 , Comma 1 e relativo aggiornamento D.Lgs 242/96.

 

OBIETTIVI E SCOPI 

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE viene elaborato In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria , con la Circolare del Ministero del Lavoro n. 102 del 7 agosto 1995, nonché con le “Linee Guida per la valutazione del rischio nelle piccole e medie imprese “ edite dall’ISPESL, la valutazione dei rischi ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli connessi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori.

 

CRITERI  E  METODOLOGIE  ADOTTATE 

Definizioni ricorrenti

Pericolo
Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare danni.

Rischio
Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione , nonché dimensioni possibili del danno stesso.

Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi
Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni , derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul posto di lavoro.

Lavoratore
Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.

Datore di lavoro
Qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell‘impresa ovvero dello stabilimento.

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi
Insieme delle persone , sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda , ovvero unità produttiva.

 

Medico competente
Medico in possesso di uno dei seguenti titoli :

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente ;

 

  • docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro ;
  • autorizzazione di cui all ‘ art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991 , n. 277.

 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Persona , ovvero persone , elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

Prevenzione
Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

Agente
L’agente chimico , fisico o biologico , presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

 

 

CONSIDERAZIONI  GENERALI  NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Valutazione del Rischio cui è esposto il lavoratore richiede come ultima analisi quella della situazione in cui gli addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi.

La Valutazione del Rischio è

  • correlata con le scelte fatte o da farsi per le attrezzature , per le sostanze , per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
  • finalizzata all’indivìduazione e all’attuazione di misure e provvedimenti da attuare secondo programmi che devono essere fissati contestualmente.

 

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di attività lavorativa ( intesa come mansione ) sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro , strutture/impianti utilizzati , materiali/prodotti coinvolti nei processi.

L’ambiente di lavoro , in senso lato , comprende anche eventuali coinvolgimenti in possibili situazioni conseguenti ad attività svolte in prossimità di terzi.

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Criteri e metodologie adottati

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi TIENE  conto del contenuto specifico del D.L. 626/94 con le modifiche apportate , della Circolare del Ministero del Lavoro n. 102/96 del 07 agosto 1995 e della Circolare del Ministero dell’Interno n. P 1564/4146 del 29 agosto 1995.Sono stati considerati , inoltre , gli orientamenti CEE riguardo la valutazione dei rischi e i Fogli d’Informazione ISPESL.

La valutazione del rischio ha PER oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano i dipendenti e la correlazione con i soggetti potenzialmente esposti.
    
In particolare VIENE valutata la Probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità : improbabile, possibile, probabile , molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualità : lieve, modesta, grave, gravissima).

Dalla combinazione dei due fattori si ricava l’Entità del rischio, con gradualità : trascurabile, medio, alto, molto alto.

        
Gli orientamenti considerati SI basaNO sui seguenti aspetti

  • osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro , vie di accesso , sicurezza delle attrezzature , microclima , illuminazione , rumore , agenti fisici e nocivi);

 

  • identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);
  • osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro ( in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);

 

  • esame dell’ ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi    sul posto di lavoro ( microclima , areazione);
  • esame dell’ organizzazione del lavoro;

 

  • rassegna dei fattori psicologici , sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’ organizzazione e nell’ ambiente di lavoro.

 

 

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la Salute in base a :

1)       norme legali Nazionali ed Internazionali ;
2)       norme di buona tecnica ;
3)       norme e orientamenti pubblicati ;
4)       principi gerarchici della prevenzione dei rischi :
a)       eliminazione dei rischi ;
b)       sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
c)       combattere i rischi alla fonte;
d)      applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;
e)       adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione ;
f)       cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale , si DA inizio al processo valutativo individuando gruppi di lavoratori per mansioni.

 

 

 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGATORIA PER TUTTI

Il D.Lgs. 626/94 (e s.m.) obbliga tutte le imprese (anche con 1 solo dipendente, perfino part-time)all’informazione/formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94)

CHI DEVE ESSERE FORMATO

PERCHE’ DEVE ESSERE FORMATO

FORMAZIONE: come e a cura di chi

SANZIONI

 

DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro hanno l’obbligo di valutare i rischi e garantire la sicurezza e salute dei lavoratori art. 4, D.Lgs. 626/94). I Datori di lavoro (solo di aziende previste ALL. 1 D.Lgs. 626/94) possono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi in azienda (art. 10, D.Lgs. 626/94).

 

16 ore minimo (art. 3, D.M. 16 gen. 1997) - svolta da centri di formazione accreditati.
ore 28 corsi base (accordi tra governo e regioni Provv. 26/01/2006 n. 2407.

 

Datori di lavoro o dirigenti: arresto da 2 a 4 mesi / ammenda da 516 a 2.582 € . (modificato dall’accordo ? vedi commento sole 24 ore marzo 2006)

RSPP
Responsabili del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi in azienda

 

Il RSPP può essere svolto anche da un dipendente dell’azienda o da persone esterne in possesso dei requisiti necessari (artt. 8 e 8 bis D.Lgs. 626/94).

Svolta (anche) da associazioni sindacali dei datori di lavoro - (art. 2, c. 3, D.Lgs. 195/2003) - secondo l’accordo Stato-Regioni- Prov. autonome.
Ore da 12 a 68 in base ai MACRO-SETTORI di riferimento - P.A. ore 24 MOD. B + MOD. C 24 ore Provv. 26/01/2006 n. 2407

 

Datori di lavoro o dirigenti: arresto da 2 a 4 mesi / ammenda da 516 a 2.582 € .

 

TUTTI I DIPENDENTI

 

Il Datore di lavoro deve provvedere all’INFORMAZIONE /FORMAZIONE di TUTTI i dipendenti (artt. 21 e 22 D.Lgs. 626/94). La formazione è connessa all’attività dell’azienda.

 

In collaborazione con gli organismi paritetici (art. 22, c. 6, D.Lgs. 626/94).
MOD. A corso base 28 ore Provv. 26/01/2006 n. 2407

Inottemperanza all’art. 21: Datori di lavoro o dirigenti: arresto da 2 a 4 mesi / ammenda da 516 a 2.582 € , preposto arresto fino a 1 mese/ammenda da 154 a 516 €.
Inottemperanza all’art. 22: Datori di lavoro o dirigenti: arresto da 3 a 6 mesi / ammenda da 1.549 a 4.161 € .

ADDETTI ALL’UTILIZZO DEL CARELLO ELEVATORE

Rientra tra la formazione obbligatoria prevista dall’art. 22 del D.Lgs. 626/94.

In collaborazione con gli organismi paritetici (art. 22, c. 6, D.Lgs. 626/94) e successiva classificazione MACRO-SETTORE (ATECO)

Datori di lavoro o dirigenti: arresto da 3 a 6 mesi / ammenda da 1.549 a 4.161 € .

 

RLS
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza

In tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto/designato il Rappresentante per la sicurezza (art. 18, c. 1, D.Lgs. 626/94) che ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza (art. 22, c. 4 D.Lgs. 626/94).

In collaborazione con gli organismi paritetici (art. 22, c. 6, D.Lgs. 626/94) deve essere di 32 ore (art. 2 D.M. 16 gennaio 1997).

 

Datori di lavoro o dirigenti: arresto da 3 a 6 mesi / ammenda da 1.549 a 4.161 € .

 

ADDETTI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE

 

Il Datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze (art. 12, lett. b, e art. 4, c. 5, D.Lgs. 626/94)

Varia secondo il tipo di azienda ed il rischio di incendio. Avviene a norma dell’art. 7 e dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 ed a cura (anche) degli organismi paritetici o Vigili del Fuoco , almeno ore 8 Corso B rischio medio oppure 16 ore Corso C rischio elevato

Datori di lavoro o dirigenti: arresto da 3 a 6 mesi, arresto da 2 a 4 mesi o multa da 516 a 2.582 € (secondo la gravità della violazione), preposti arresto sino a 2 mesi/multa da 258 a 1.032 € o arresto fino a 1mese/multa da 154 a 516 €  (secondo la gravità della violazione), lavoratori arresto fino ad 1 mese/ammenda da 206 a 619€.

 

ADDETTI PRONTO SOCCORSO

Il Datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori addetti al pronto soccorso (art. 12 lett. b, art. 15, c.2, art. 4 c. 5, D.Lgs. 626/94).

Varia in base alle caratteristiche dell’azienda (art. 15, c.3, D.Lgs. 626/94) e avviene (anche) in collaborazione con gli organismi paritetici e secondo quanto previsto dal D.M. 388/2003.

 

Datori di lavoro o dirigenti: arresto da 3 a 6 mesi / ammenda da 1.549 a 4.161 €, preposti arresto fino a 2 mesi/ammenda da 258 a 1.032 €.

ASPP
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi in azienda

Il datore di lavoro deve designare gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione che possono essere interni od esterni all’azienda (art. 4, c.4, lett. b - art. 8, c. 2 D.Lgs. 626/94).

Svolta (anche) da associazioni sindacali dei datori di lavoro (art. 2, c. 3, D.Lgs. 195/2003)- secondo l’accordo Stato-Regioni- Prov. autonome. Ore da 12 a 68 in base ai MACRO-SETTORI di riferimento - P.A. ore 24 MOD. B + MOD. C 24 ore Provv. 26/01/2006 n. 2407

 

Datori di lavoro o dirigenti: arresto da 2 a 4 mesi / ammenda da 516 a 2.582 €

I LAVORATORI su:

  • ATTREZZATURE DI LAVORO
  • DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
  • MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
  • VIDEOTERMINALI
  • AGENTI CANCEROGENI, CHIMICI E BIOLOGICI
  • TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

E’ obbligo del Datore di formare i lavoratori sulle modalità di utilizzo di: impiego di ponteggi (art. 36 quater, c.6,7,8,9 D.Lgs. 626/94), accesso e posizionamento funi  (art. 36 quinquies, c.2,3,4,5 D.Lgs. 626/94), dispositivi di protezione individuali (art. 43 , c. 4 e 5,  D.Lgs. 626/94),  movimentazione corretta dei carichi (art. 49 D.Lgs. 626/94), videoterminali (artt. 52, 56 D.Lgs. 626/94 - D.M. 2 Ottobre 2000 n. 244), agenti cancerogeni (art. 66, D.Lgs. 626/94), agenti chimici (art.72 octies, .Lgs. 626/94), agenti biologici (art.  85, D.Lgs. 626/94) etrasporto merci pericolose (D.M. Min. Trasporti  1 Marzo 2000 n. 127

 

Le associazioni, società o professionisti con i dovuti requisiti organizzano corsi da hoc da tenersi presso le aziende che ne facciano richiesta.
Il tutto in osservanza e quanto previsto dal Provv. 26/01/2006 n. 2407 Classificazione MACRO-SETTORI di attività (ATECO)

Datori di lavoro o dirigenti arresto da un minimo di 2 ad un massimo di 6 mesi o ammenda da un minimo di 516 ad un massimo di 4.161€  - preposti arresto da un minimo di 1 mese ad un massimo di 2 mesi o ammenda da un minimo di 154 ad un massimo di 1.032 € - lavoratori arresto fino ad un 1 mese/ammenda da 206 a 619 €.

 

 

 

 

 

 

RSPP

 

titolo di studio

 

Modulo A

 

Modulo B

 

Modulo C

 

Aggiornamento

 

1

 

NUOVA NOMINA

 

diploma di istruzione secondaria superiore

 

SI

 

SI

 

SI

 

dopo 5 ANNI dal termine della formazione

 

2

 

NUOVA NOMINA
+ 16 ore di formazione (secondo D.M. 16/01/1997)

 

diploma di istruzione secondaria superiore

 

NO

 

SI

 

SI

 

dopo 5 ANNI dal termine della formazione

 

3

 

INCARICO ATTUALE
+ ESPERIENZA INFERIOE a 6 mesi
+NOMINA dopo il 14/02/2003 (1)
+ 16 ore di formazione (secondo D.M. 16/01/1997)

 

diploma di istruzione
secondaria superiore

 

NO

 

SI

 

SI

 

dopo 5 ANNI  dal termine della formazione

 

4

 

INCARICO ATTUALE
+ ESPERIENZA SUPERIORE  a 6 mesi e MINORE di 3 anni
+NOMINA dopo il 14/02/2003 (1)
+ ATTIVI alla data del 13/08/2003 (1)

 

qualsiasi

 

NO

 

SI

 

SI

 

dopo 5 ANNI dal termine della formazione

 

5

 

INCARICO ATTUALE
+ ESPERIENZA SUPERIORE a 3 anni
+NOMINA prima del  14/02/2003 (1)
+ ATTIVI alla data del 13/08/2003 (1)

 

qualsiasi

 

NO

 

NO per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l’attività SI per gli altri

 

SI

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPP

 

titolo di studio

 

Modulo A

 

Modulo B

 

Aggiornamento

 

1

 

NUOVA NOMINA

 

diploma di istruzione secondaria superiore

 

SI

 

SI

 

dopo 5 ANNI dal termine della formazione

 

2

 

NUOVA NOMINA
+ 16 ore di formazione (secondo D.M. 16/01/1997)

 

diploma di istruzione secondaria superiore

 

NO

 

SI

 

dopo 5 ANNI dal termine della formazione

 

3

 

INCARICO ATTUALE
+ ESPERIENZA INFERIOE a 6 mesi
+NOMINA dopo il 14/02/2003 (1)
+ 16 ore di formazione (secondo D.M. 16/01/1997)

 

diploma di istruzione
secondaria superiore

 

NO

 

SI

 

dopo 5 ANNI  dal termine della formazione

 

4

 

INCARICO ATTUALE
+ ESPERIENZA SUPERIORE  a 6 mesi e MINORE di 3 anni
+NOMINA dopo il 14/02/2003 (1)
+ ATTIVI alla data del 13/08/2003 (1)

 

qualsiasi

 

NO

 

SI

 

dopo 5 ANNI dal termine della formazione

 

5

 

INCARICO ATTUALE
+ ESPERIENZA SUPERIORE a 3 anni
+NOMINA prima del  14/02/2003 (1)
+ ATTIVI alla data del 13/08/2003 (1)

 

qualsiasi

 

NO

 

NO per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l’attività SI per gli altri

 

SI

 

 

(1) Il D.Lgs. 195/2003, all’art. 3 recita: “Possono svolgere l’attività di ADDETTO o RESPONSABILE DEL SPP coloro che dimostrano di svolgere l’attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno 6 MESI dalla data di entrata in vigore del presente decreto…..” . La data di entrata in vigore è quella del 13/08/2003. I 6 MESI precedenti decorrono dal 14/02/2003.