





LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Il D.Lgs. n°494/1996, decreto di recepimento della "Direttiva cantieri" CEE 92/57, modificato con il D.Lgs. n°528/1999, ha prescritto nuove misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, che prevedono l'ampliamento delle figure coinvolte sul piano delle responsabilità per determinare in fase progettuale le misure di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e garantirne, in fase esecutiva, l'applicazione. Viene infatti coinvolto il Committente, soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera ovvero lo stesso proprietario o amministratore che decide di realizzare o ripristinare un'opera edile, che, con l'aiuto del Responsabile dei lavori, professionista incaricato dal Committente stesso nell'ambito della progettazione, dell'esecuzione e del controllo dell'opera, dovrà attenersi a precisi obblighi ovvero: verificare l'applicazione delle misure generali di sicurezza; designare, salvo per lavori di piccola entità, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e il Coordinatore durante l'esecuzione dei lavori, per il controllo e il coordinamento ai fini della sicurezza dei lavoratori coinvolti; notificare l'avvio dei lavori agli organi di vigilanza. In base allo stesso Decreto i Datori di lavoro dovranno collaborare alla pianificazione della sicurezza per quanto concerne le scelte operative dell'azienda ed applicare le prescrizioni indicate negli elaborati di sicurezza. Inoltre anche i Lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri devono rispettare le misure di sicurezza previste.
Lo studio e’ in grado di redigere piani di sicurezza e pos.
Il piano di sicurezza è necessario:
1) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporaneamente, se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 200 uomini/giorno o se l'importo dei lavori è superiore a 150.000.000;
2) nei cantieri in cui i lavoratori sono esposti a rischio di seppellimento con profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 m, nei lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche, nei lavori con radiazioni ionizzanti, nei lavori in prossimità di linee elettriche in tensione, nei lavori che espongono a rischio di annegamento, nei lavori in pozzi, sterri, sotterranei e gallerie, nei lavori subacquei, nei lavori in cassoni ad aria compressa, nei lavori comportanti l'utilizzo di esplosivi e lavori di montaggio-smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Lo studio dispone di collaboratori che possono assumere i ruoli di coordinatore in materia di sicurezza e salute
Il Coordinatore per la progettazione deve: redigere il piano di sicurezza e di coordinamento; predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31, lettera a). Il fascicolo di cui sopra è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve: verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verificare la idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle misure ed ai principi generali di sicurezza e alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro ed a sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui sopra redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo.