Architetto Vincenzo Frascà

 

La sicurezza antincendio è tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana con l'intento di garantire a tutti i cittadini un livello adeguato di protezione determinato univocamente dallo Stato per l'intero territorio nazionale. A tal fine il legislatore ha stabilito che le attività a maggior rischio d'incendio siano sottoposte ad un controllo pubblico affidato al Ministero dell'interno tramite il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

 

LO STUDIO FORNISCE ASSISTENZA PER Gli adempimenti procedurali di prevenzione incendi.

L'attuale disciplina, dettata dalla legge n. 966/1965, dal D.P.R. n. 577/1982 e dal D.P.R. n. 37/1998, prevede che l'attività di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi, svolta dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, sia articolata in due fasi tra loro coordinate:

- richiesta di parere di conformità sui progetti al fine di accertare la conformità dell'opera ai criteri di prevenzione incendi;
 (Rif. art. 2 DPR 37/1998 - art. 1 DM 4/5/1998).

per ottenere il certificato di prevenzione incendi occorre richiedere il parere di conformità del progetto di nuove attività, o di modifiche di quelle esistenti, rispetto alle specifiche regole tecniche emanate dal Ministero dell'interno ovvero, in mancanza, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi. A tal fine i responsabili di attività comprese nell'elenco del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, apposita domanda di parere di conformità sui progetti;

- richiesta di visita sopralluogo per riscontrare, anche sulla base di idonea documentazione tecnica, la rispondenza dell'opera realizzata al progetto approvato, al fine del rilascio del Certificato di prevenzione incendi;
 (Rif. art. 3 DPR 37/1998 - art.2 e 3 DM 4/5/1998).
 per ottenere il certificato di prevenzione incendi occorre  richiedere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la visita sopralluogo che accerti l'effettiva adozione delle misure di sicurezza previste nel progetto precedentemente approvato e l'adempimento delle eventuali prescrizioni aggiuntive formulate dallo stesso Comando all'atto del rilascio del parere di conformità.
SOPRALLUOGO
Allegata all'istanza per il sopralluogo, che firma il titolare, deve essere presentata la documentazione tecnica composta da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente. Detta documentazione deve essere a firma di un professionista abilitato, di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge n. 818/1984, dell'Installatore, del fornitore ecc., ciascuno per la parte di propria competenza.
viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività. Nel certificato sono indicati, tra l'altro, i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio da osservare ai fini della sicurezza, nonché i dispositivi, gli impianti e le attrezzature antincendio che devono essere presenti e perfettamente funzionanti.

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.
2. Il certificato e' rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

- al rinnovo del Certificato di prevenzione incendi;
 (Rif. art. 4 DPR 37/1998 - art. 4 DM 4/5/1998)
Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale VV.F. ha validità fino alla data di scadenza indicata sullo stesso: quest'ultima è fissata in base alla periodicità dei controlli stabilita nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 che, a sua volta, dipende fondamentalmente dalla rilevanza del rischio connessa alle attività di che trattasi e dall'entità del pericolo collegato alla maggiore o minore frequenza di modifiche delle situazioni ambientali, impiantistiche e dei processi produttivi. Due sono gli intervalli di tempo da interporre fra successivi controlli: il primo di tre ed il secondo di sei anni.

- alla richiesta di deroga al rispetto di specifiche disposizioni antincendio, qualora ne ricorra il caso.
 (Rif. art. 6 DPR 37/1998 - art. 5 DM 4/5/1998)
Le regole tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'Interno sono usualmente definite di tipo ''deterministico-prescrittivo'' nel senso che il legislatore, al momento della formulazione della norma, ha prefissato, oltre agli obiettivi di sicurezza da perseguire e al livello di rischio ritenuto accettabile, anche le singole misure di prevenzione e di protezione, costruttive e impiantistiche, da mettere in atto, fino a raggiungere un notevole livello di dettaglio. Può così accadere che nell'applicare le regole tecniche di prevenzione incendi alle diverse realtà urbanistiche ed edilizie che possono presentarsi, la presenza di vincoli di natura strutturale, impiantistica, edilizia, storico-architettonica, ecc., non consenta di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Per tenere conto di questi casi, il legislatore ha previsto l'istituto della deroga che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo idonee misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'integrale rispetto della norma (concetto di sicurezza equivalente). Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività comprese nell'elenco del D.M. 16 febbraio 1982 per le quali il Ministero dell'interno ha già provveduto ad emanare specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (strutture sanitarie, attività ricettive turistico-alberghiere, impianti termici a gas o a gasolio, autorimesse, gruppi elettrogeni, scuole, locali di pubblico spettacolo, ecc.). Negli altri casi, poiché in mancanza di disposizioni ad hoc il progetto è redatto dal professionista sulla base dei criteri generali di prevenzione incendi e tenendo conto dello stato dei luoghi, non si manifesta l'esigenza di ricorrere alla deroga. Se la deroga è concessa, si può procedere con la realizzazione dell'opera e con la successiva richiesta, a lavori ultimati, del certificato di prevenzione incendi.